Riforma dello Sport: aggiornamenti statuti ASD/SSD
Il Collegio Tecnico Giuridico della Fitav fornisce alcuni chiarimenti sul Dlgs n 36/2021
La recente Riforma dello Sport è oggetto di approfondimenti e la FITAV a questo proposito, ha organizzato, in collaborazione con ANPAM/CNCN, un webinar che si svolgerà martedì 3 ottobre p.v. alle ore 10 su piattaforma Zoom; a tutte le ASD/SSD affiliate è stata inviata una comunicazione con indicate le istruzioni per la partecipazione.
Uno degli aspetti di rilevante importanza della Riforma è sicuramente l’aggiornamento degli statuti delle ASD/SSD affiliate; la FITAV ricorda che qualora tali statuti non fossero in linea con quanto richiesto dalla nuova Riforma dello Sport, sarà possibile variare e depositare gli stessi entro il 31.12.2023, senza che ciò comporti il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è stato espressamente sancito che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
Tale articolo 8 al comma 3 stabilisce che secondo cui una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti), oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci (in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato).
In deroga alla regola generale appena illustrata, il nuovo comma 4-bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari – previa autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE, sugli aiuti di Stato – di innalzare dal 50% all’80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi
Per concludere si ricorda che l’articolo 1-quater del sopracitato decreto sancisce quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”
Come già detto, l’aggiornamento degli statuti sarà uno degli argomenti del webinar che FITAV, in collaborazione con ANPAM/CNCN, svolgerà martedì 3 ottobre p.v. alle ore 10 su piattaforma Zoom; si invitano le ASD/SSD a partecipare.