Valide dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Disposizioni sull’attività sportiva federale in seguito all’emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)valide dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Di seguito si riporta la sintesi delle nuove disposizioni.

A CHI SPETTA IL GREEN PASS

La certificazione verde può essere ottenuta nei seguenti casi:

  • dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose
  • dopo aver completato il ciclo vaccinale
  • dopo essere guariti dal Covid a partire dalla data di guarigione
  • dopo essere risultati negativi a un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti o molecolare rapido nelle 72 ore precedenti

VALIDITA’ DEL GREEN PASS

Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il green pass ha validità a partire dalla prima somministrazione. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose) e per i guariti da Covid-19, la certificazione ha validità per un anno a partire dalla prima somministrazione o dalla data di guarigione. Il nuovo Decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico.

QUANDO È RICHIESTO IL GREEN PASS

Bisognerà avere la certificazione per accedere a “servizi di ristorazione (per il consumo al tavolo) al chiuso; per assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportive; per accedere a musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, per accedere a centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi (locali chiusi); per accedere a centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco, casinò”

Dal 15 ottobre al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro.

Poiché il gestore del campo di tiro si configura come “datore di lavoro” sia per l’eventuale personale dipendente, sia per i soci o collaboratori anche volontari, per essi vige l’obbligo del Green Pass.

Per quanto riguarda i trasporti, invece, il green pass è necessario per:

  • aerei
  • navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina
  • treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus che collegano più di due regioni (compresi quelli utilizzati ad uso privato)

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE PER IL CONTROLLO

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile o su PC.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

IL GREEN PASS PER LO SPORT

La certificazione verde è obbligatoria per tutte le strutture al chiuso, dalle palestre alle piscine, comprese le attività che si svolgono all’interno come danza, arti marziali, ginnastica artistica, yoga, acquagym o spinning. Ogni disciplina avrà il suo protocollo specifico. Continueranno a essere mantenute le misure di sicurezza: obbligo di mascherina al chiuso (tranne durante la doccia e l’allenamento), misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di 2 metri in palestra e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca. Tutti gli atleti che praticano sport di squadra e/o al chiuso, sono quindi obbligati a presentare il certificato verde per allenarsi e disputare le varie competizioni sportive.

LE ESENZIONI

Sono esentati dall’obbligo del green pass i frequentatori di centri sportivi all’aperto. Non dovrà presentare alcuna certificazione, di conseguenza, anche chi vorrà svolgere attività sportiva in forma individuale all’aperto.

Il decreto non modifica le precedenti disposizioni relative allo svolgimento delle nostre attività sportive.

Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto all’aperto, continuano quindi ad essere esercitate con le attuali modalità (si veda alla voce “attività consentite”).

Resta inteso l’obbligo delle misure di prevenzione (uso mascherina tranne che nello svolgimento delle attività di tiro, distanziamento, igienizzazione, misura della temperatura all’ingresso, ecc.)

L’esenzione si applica alle sole attività sportive e non anche alla fruizione degli eventuali servizi accessori quali il consumo di pasti in locali al chiuso o lo svolgimento di attività in locali al chiuso (riunioni, stage di formazione, ecc.).

L’utilizzo dei servizi igienici e l’accesso ai locali di segreteria e/o alla Club House è consentito senza obbligo di Green Pass purché siano rispettate le regole generali di prevenzione.

UNDER 12

Sono esentati dal green pass anche i minori di 12 anni che potranno svolgere, senza certificazione, anche attività sportiva al chiuso. Lo dovranno presentare, invece, parenti o altri accompagnatori per accedere alla struttura

ATTIVITA’ CONSENTITE

ZONA BIANCA (condizioni valide anche per le zone GIALLE)

(Attualmente tutto il territorio nazionale è classificato zona Bianca)

  1. attività sportive di tiro a volo amatoriali nonché competizioni organizzate a livello locale (gare regionali o di società) o competizioni di ogni altro livello anche se non calendarizzate (si veda punto successivo), nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, senza obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) limitatamente ai praticanti e agli atleti provenienti esclusivamente da territori classificati in zona BIANCA.

I praticanti o gli atleti provenienti da zone classificate ARANCIO o ROSSE dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19.

  1. gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP e sessioni di allenamento per le predette gare, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, con la partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché quelli provenienti da zone ARANCIO o ROSSE siano muniti di certificazione verde COVID-19.

Se tali gare o attività si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) non sono applicate altre disposizioni.

  1. La presenza di pubblico è consentita solo per le gare di cui ai precedenti punti a) e b), alle seguenti condizioni:

Gli spettatori dovranno essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green pass). La capienza consentita non può’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto (ricordiamo che, di norma e salvo specifiche autorizzazioni, i campi di tiro delle società affiliate alla FITAV possono ospitare un massimo di 100 spettatori). Le attività’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

ZONA ARANCIO

Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA di cui ai rispettivi punti a) e b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19.

ZONA ROSSA

Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA esclusivamente limitate a quelle di cui al rispettivo punto b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19.

Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall’esecuzione del tiro in pedana.