Tassazione premi, le novità del 2026

Dopo due anni di incertezze normative e interpretazioni contrastanti, il legislatore ha chiuso la vicenda, ripristinando in modo stabile il regime ordinario di tassazione

Come già ribadito in altre sedi, dal 1° gennaio 2026 non sarà più applicabile alcuna esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo fino a 300 euro. Dopo due anni di incertezze normative e interpretazioni contrastanti, il legislatore ha chiuso la vicenda, ripristinando in modo stabile il regime ordinario di tassazione. Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha infatti abrogato il comma 9 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR), disposizione che avrebbe reintrodotto dal 2026 l’esenzione dalla ritenuta per i premi sportivi dilettantistici di importo complessivo annuo non superiore a 300 euro. L’abrogazione è intervenuta prima dell’entrata in applicazione del TUVR, rendendo l’agevolazione definitivamente inoperante, sia per il futuro sia in via retroattiva.

Attualmente, quindi, i premi erogati ad atleti e tecnici operanti nel settore dilettantistico sono qualificati come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Ne deriva l’applicazione di:

  • ritenuta alla fonte del 20%;
  • a titolo di imposta (quindi definitiva);
  • sull’intero importo del premio, senza soglie di esenzione.

L’ASD/SSD ha l’obbligo di versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo all’erogazione del premio con codice tributo 1047 e di presentare il modello dei sostituti di imposta 770 dichiarando i premi corrisposti le relative ritenute operate compilando il Prospetto G – Premi e vincite – del quadro SH della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.

Per il tiratore che riceve il premio non vi è obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del premio percepito: con l’applicazione della ritenuta il tributo è già completamente assolto, per tale motivo non è prevista la predisposizione, consegna e trasmissione della Certificazione Unica (CU).

Solo in caso di presentazione del modello ISEE Il tiratore è tenuto a indicare l’importo del premio nel quadro FC4 della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Fitav ha attualmente un tavolo di trattativa aperta con il ministero, anche come portavoce di altre federazioni, per fare in modo che il legislatore riveda questa posizione reintroducendo la soglia esentiva.