Premi sportivi: torna l’esenzione da ritenuta sotto i 300 euro
L’art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta, a decorrere dal 29 febbraio 2024. Il nuovo intervento normativo recepisce quanto già previsto in via transitoria dal d.l. 215/2023 (c.d. Milleproroghe)
“Siamo molto soddisfatti che il Governo, che ringrazio profondamente, abbia recepito una nota che qualche mese fa avevo inviato personalmente al Ministero dello Sport, a cui sono seguiti contatti personali con i massimi rappresentanti delle istituzioni, nel tentativo di fare comprendere quanto sia importante salvaguardare l’attività delle migliaia di appassionati di tiro a volo e di sport in generale che conta il nostro Paese” dichiara il presidente Fitav e Issf Luciano Rossi.
Con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e in particolare con l’articolo 45, comma 9, il legislatore interviene nuovamente sul tema delle ritenute fiscali disponendo infatti la norma che le somme erogate a un medesimo atleta nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, tornano a essere esenti dall’applicazione della ritenuta del 20%.
Per una corretta applicazione della norma è utile ricordare alcuni aspetti operativi rilevanti:
- Limite riferito per società sportiva
Da una prima lettura pare che il limite di 300 euro annui non è soggettivo, cioè non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso, bensì l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.
- Adempimenti fiscali
Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro (e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore.
Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.
Con il d.lgs. 33/2025, la soglia di esenzione è stata nuovamente introdotta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, cioè in continuità con quanto previsto dal Milleproroghe, e dunque applicabile anche alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi.