Premi sportivi. Importante precisazione sull’esenzione da ritenuta
Alla luce di una interferenza normativa riscontrata dai nostri esperti, sono stati richiesti chiarimenti ai Ministeri ed alle Agenzie competenti. Nelle more di tale chiarimento Fitav sospenderà i pagamenti onde evitare la sottrazione di eventuali ritenute non dovute
In riferimento all’articolo pubblicato lo scorso venerdì 9 maggio sulla reintroduzione dell’esenzione dalla ritenuta per importi sotto i 300 euro, dobbiamo fare una importante precisazione.
All’interno del testo di legge citata nel testo della notizia ( L’art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ) è presente un’interferenza normativa, che individua per errore due momenti differenti di inizio di applicazione della norma. È già stato interessato il Ministero dello Sport, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate per avere un celere chiarimento e permettere di adottare un comportamento coerente con la legge. Si suggerisce pertanto di attendere il comunicato ufficiale da parte di questi uffici prima di adottare comportamenti errati. Nelle more di tale chiarimento Fitav sospenderà i pagamenti onde evitare la sottrazione di eventuali ritenute non dovute.
Per comodità, riportiamo qui di seguito l’articolo pubblicato il 9 maggio 2025.
Premi sportivi: torna l’esenzione da ritenuta sotto i 300 euro
L’art. 45, comma 9, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta, a decorrere dal 29 febbraio 2024. Il nuovo intervento normativo recepisce quanto già previsto in via transitoria dal d.l. 215/2023 (c.d. Milleproroghe)
“Siamo molto soddisfatti che il Governo, che ringrazio profondamente, abbia recepito una nota che qualche mese fa avevo inviato personalmente al Ministero dello Sport, a cui sono seguiti contatti personali con i massimi rappresentanti delle istituzioni, nel tentativo di fare comprendere quanto sia importante salvaguardare l’attività delle migliaia di appassionati di tiro a volo e di sport in generale che conta il nostro Paese” dichiara il presidente Fitav e Issf Luciano Rossi.
Con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e in particolare con l’articolo 45, comma 9, il legislatore interviene nuovamente sul tema delle ritenute fiscali disponendo infatti la norma che le somme erogate a un medesimo atleta nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, tornano a essere esenti dall’applicazione della ritenuta del 20%.
Per una corretta applicazione della norma è utile ricordare alcuni aspetti operativi rilevanti:
- Limite riferito per società sportiva
Da una prima lettura pare che il limite di 300 euro annui non è soggettivo, cioè non riguarda la totalità dei premi percepitida uno stesso sportivo nel complesso, bensì l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione. - Adempimenti fiscali
Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro(e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore.
Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.
Con il d.lgs. 33/2025, la soglia di esenzione è stata nuovamente introdotta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, cioè in continuità con quanto previsto dal Milleproroghe, e dunque applicabile anche alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi.