Nuove misure per il contenimento della Pandemia

D.L. N. 229 del 30 dicembre 2021 e disposizioni 5 gennaio 2022, valido dal 10 gennaio al 31 marzo 2022

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e di sposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 dicembre 2021, n. 309) – valide dal 10 gennaio al 15 gennaio 2022

fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022).

Il nuovo decreto, diramato al fine di contenere il contagio della variante Omicron del SARS-Cov-2, è stato seguito dalla Circolare del 4 gennaio 2022 inviata a tutti i prefetti dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi che ha richiamato, ai fini delle attività di controllo, le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 le quali estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.

In particolare, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

La presente nota tiene conto anche delle disposizioni immediatamente applicabili definite dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022.

Il decreto non modifica le precedenti disposizioni relative allo svolgimento delle nostre attività sportive.

Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto all’aperto, continuano quindi ad essere esercitate con le attuali modalità (si veda alla voce “attività consentite”).

 

 

Resta inteso l’obbligo delle misure di prevenzione (uso mascherina tranne che nello svolgimento delle attività di tiro, distanziamento, igienizzazione, misura della temperatura all’ingresso, ecc.)

L’esenzione si applica alle sole attività sportive e non anche alla fruizione degli eventuali servizi accessori quali il consumo di pasti in locali al chiuso o all’aperto, lo svolgimento di attività in locali al chiuso o all’aperto (riunioni, stage di formazione, ecc.) per le quali è necessario il Green Pass Rafforzato (si veda punto “centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto”).

L’utilizzo dei servizi igienici e l’accesso ai locali di segreteria e/o alla Club House è consentito con obbligo di Green Pass Base, sempre purché siano rispettate le regole generali di prevenzione.

UNDER 12

Sono esentati dal green pass rafforzato i minori di 12 anni e i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. Lo dovranno presentare, invece, parenti o altri accompagnatori per accedere alla struttura.

ATTIVITA’ CONSENTITE

ZONA BIANCA (applicate anche alle Zone GIALLE)

  1. attività sportive di tiro a volo amatoriali nonché competizioni organizzate a livello locale (gare regionali o di società) o competizioni di ogni altro livello anche se non calendarizzate (si veda punto successivo), nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, senza obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) limitatamente ai praticanti e agli atleti provenienti esclusivamente da territori classificati in zona BIANCA.

I praticanti o gli atleti provenienti da zone classificate GIALLE, ARANCIO o ROSSE dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 Rafforzata.

  1. gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP e sessioni di allenamento per le predette gare, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, con la partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché quelli provenienti da zone GIALLE, ARANCIO o ROSSE siano muniti di certificazione verde COVID-19 Rafforzata.

Se tali gare o attività si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) non sono applicate altre disposizioni.

  1. La presenza di pubblico è consentita solo per le gare di cui ai precedenti punti a) e b), alle seguenti condizioni:

Gli spettatori dovranno essere muniti di certificazione verde COVID-19 Rafforzata. La capienzaconsentita non può’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto (ricordiamo che, di norma e salvo specifiche autorizzazioni, i campi di tiro delle società affiliate alla FITAV possono ospitare un massimo di 100 spettatori).

Le attività’ devono svolgersi nel rispetto dellelinee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportivaitaliana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitatotecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispettodelle predette condizioni, gli eventi e lecompetizioni sportive si svolgono senza lapresenza di pubblico.

ZONA ARANCIO

Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA di cui ai rispettivi punti a) e b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 Rafforzata.

ZONA ROSSA

Valgono le disposizioni generali applicate per la ZONA BIANCA esclusivamente limitate aquelle di cui al rispettivo punto b), ma tutti i praticanti o gli atleti, indipendentemente dalla zona di provenienza, dovranno essere muniti della certificazione verde COVID-19 Rafforzata.

Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall’esecuzione del tiro in pedana.

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Informazioni utili

FAQ Dipartimento delle Sport https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

(https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf)

SUDDIVISIONE IN ZONE

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

USO MASCHERINE

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;

– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.