Nuove disposizioni per l’Attività Sportiva

D.L. n. 172 del 26/11/2021 in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri, il 24 novembre scorso, ha approvato il decreto legge “Super Green Pass”. Sarà valido 6 dicembre al 15 gennaio 2022, con possibilità di proroga. Il decreto prevede l’introduzione di un nuovo Green Pass ‘rafforzato’ che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione da Covid-19. Rimane in vigore una versione ‘base’ della certificazione verde, che si ottiene sottoponendosi ad un tampone con esito negativo. Di seguito si riporta la sintesi delle nuove disposizioni. GREEN PASS RAFFORZATO La certificazione verde rafforzata può essere ottenuta nei seguenti casi: • dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose • dopo aver completato il ciclo vaccinale • dopo essere guariti dal Covid a partire dalla data di guarigione GREEN PASS BASE La certificazione verde base può essere ottenuta: • dopo essere risultati negativi a un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti o molecolare rapido nelle 72 ore precedenti VALIDITA’ DEL GREEN PASS Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il green pass ha validità a partire dalla prima somministrazione. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose) e per i guariti da Covid-19, la certificazione ha validità di 9 mesi a partire dalla prima somministrazione o dalla data di guarigione e di 6 mesi a partire dalla data di guarigione. Il nuovo Decreto mantiene a 72 ore la validità del tampone molecolare e a 48 ore quella del test antigenico. QUANDO È RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO Bisognerà avere la certificazione verde rafforzata per accedere a “servizi di ristorazione (per il consumo al tavolo) al chiuso; per assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportive; per accedere a musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, per accedere a centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi (locali chiusi); per accedere a centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco, casinò” QUANDO È SUFFICIENTE IL GREEN PASS BASE Oltre alla certificazione verde rafforzata, la certificazione verde base è sufficiente per tutti i luoghi di lavoro. Poiché il gestore del campo di tiro si configura come “datore di lavoro” sia per l’eventuale personale dipendente, sia per i soci o collaboratori anche volontari, per essi vige l’obbligo del Green Pass rafforzato o di base. QUALI STRUMENTI UTILIZZARE PER IL CONTROLLO La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile o su PC. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei. IL GREEN PASS PER LO SPORT La certificazione verde rafforzata è obbligatoria per tutte le strutture al chiuso, dalle palestre alle piscine, comprese le attività che si svolgono all’interno come danza, arti marziali, ginnastica artistica, yoga, acquagym o spinning. Ogni disciplina avrà il suo protocollo specifico. Continueranno a essere mantenute le misure di sicurezza: obbligo di mascherina al chiuso (tranne durante la doccia e l’allenamento), misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di 2 metri in palestra e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca. Tutti gli atleti che praticano sport di squadra e/o al chiuso, sono quindi obbligati a presentare il certificato verde per allenarsi e disputare le varie competizioni sportive. LE ESENZIONI Sono esentati dall’obbligo del green pass i frequentatori di centri sportivi all’aperto. Non dovrà presentare alcuna certificazione, di conseguenza, anche chi vorrà svolgere attività sportiva in forma individuale all’aperto. Il decreto non modifica le precedenti disposizioni relative allo svolgimento delle nostre attività sportive. Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto all’aperto, continuano quindi ad essere esercitate con le attuali modalità (si veda alla voce “attività consentite”). Resta inteso l’obbligo delle misure di prevenzione (uso mascherina tranne che nello svolgimento delle attività di tiro, distanziamento, igienizzazione, misura della temperatura all’ingresso, ecc.) L’esenzione si applica alle sole attività sportive e non anche alla fruizione degli eventuali servizi accessori quali il consumo di pasti in locali al chiuso o lo svolgimento di attività in locali al chiuso (riunioni, stage di formazione, ecc.) per le quali è necessario il Grren Pass Rafforzato. L’utilizzo dei servizi igienici e l’accesso ai locali di segreteria e/o alla Club House è consentito con obbligo di Green Pass Base, sempre purché siano rispettate le regole generali di prevenzione. UNDER 12 Sono esentati dal green pass anche i minori di 12 anni che potranno svolgere, senza certificazione, anche attività sportiva al chiuso. Lo dovranno presentare, invece, parenti o altri accompagnatori per accedere alla struttura